Ci sono alcune importanti differenze tra l’art. 8 della legge 388/2000 rispetto alle altre leggi in materia di finanza agevolata che meritano di essere approfondite. Gli investimenti, nell’ambito dell’art. 8 della Finanziaria, devono essere finanziati con l’apporto, da parte del beneficiario, di risorse esenti da qualsiasi aiuto; l’apporto deve quindi essere effettuato dall’azienda e non dai soci. Il bene immobile deve essere nuovo, restando così esclusi beni a qualunque titolo già utilizzati. Inoltre non esiste modulistica particolare per il calcolo annuale dell’investimento per la richiesta della concessione del credito d’imposta.
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