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Credito d’imposta 4.0: due strade possibili in caso di interconnessione tardiva

Con la circolare n. 9/E/2021 l’Agenzia Entrate ha confermato (par. 5.4) che le imprese, nel caso in cui l’interconnessione del bene sia perfezionata in uno o più periodi d’imposta successivi all’entrata in funzione del bene, hanno una doppia possibilità di scelta:

  • godere del credito d’imposta “ordinario” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione;
  • oppure decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”.
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