In data 22 giugno, l’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 46/E, ha fornito
risposte a una richiesta di parere in merito all’ambito applicativo dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
In particolare la società scrivente aveva richiesto se le attività di progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, destinati a supportare l’intero processo di produzione fieristica, "al fine di:
- colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività
correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e
prevedono lo svolgimento di attività manuali - digitalizzare integralmente i flussi documentali
- migliorare ed ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati
integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti - sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi
- creare nuovi ed innovativi servizi"
fossero ammissibili al "credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo" e, conseguentemente, se la società potesse fruire del beneficio in riferimento agli investimenti, effettuati nel corso del 2017.
L’Agenzia Entrate, in risposta, ha chiarito che, mancando il requisito della novità e del rischio finanziario, che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, le attività poste in essere dalla società scrivente costituiscono, a tutti gli effetti ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, non beneficiarie del "credito di imposta ricerca e sviluppo".


