Le pretese dei creditori sociali si prescrivono nello stesso termine, sia che vengano fatte valere contro la società, sia che vengano fatte valere contro il socio, anche se la società si è sciolta. Il socio non può dunque avvalersi del termine di cinque anni previsto dall’articolo 2949 del codice civile.
A questa conclusione è arrivata la Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 3 aprile 2003 n. 5113.
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