La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2838/01 del 6/11/2000, depositata il 27/02/2001, ha stabilito che la prestazione di un professionista è unica e inscindibile e il privilegio sui beni mobili del fallito concesso al professionista dall’art. 2751bis C.C. vale anche per compensi relativi a prestazioni iniziate prima dei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
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