CPB: acquisto di azienda non fa decadere il concordato per l’imprenditore individuale

L’acquisizione di un’azienda nel corso del biennio può far scattare la cessazione dal concordato preventivo biennale o resta fuori dalle ipotesi previste per le imprese individuali?

A questo interrogativo risponde l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 103 del 2 aprile, tornando a pronunciarsi sulle cause di cessazione/decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB), con riferimento al caso di un imprenditore individuale intenzionato ad acquisire un’azienda nel corso del periodo agevolato.

L’istante, che svolge l’attività di intermediario di commercio di mobili, ha aderito al CPB per il biennio 2025­-2026 e prospetta, entro il mese di febbraio 2026, di un’azienda operante nel settore dell’elaborazione elettronica dati. 
Secondo quanto rappresentato, l’operazione di acquisto non comporterebbe un aumento di fatturato, in quanto finalizzata all’internalizzazione del servizio di gestione degli ordini cliente, attualmente svolto in outsourcing mediante contratto di appalto di servizi con la stessa società oggetto di acquisizione.
L’obiettivo, infatti, è quello di conseguire maggiore autonomia organizzativa ed efficienza dell’intera attività informatico­-amministrativa attraverso il pieno controllo dell’intero ciclo produttivo. 
Il contribuente evidenzia inoltre che l’acquisto dell’azienda non configurerebbe un’operazione straordinaria, in quanto rappresenterebbe una normale operazione di gestione, funzionale a garantire un servizio clienti “più puntuale e più tempestivo”.

Alla luce di tali elementi, l’Istante chiede se la descritta operazione possa determinare la cessazione del CPB ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b­-ter), del D.lgs. 13 del 2024.

L’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria
Nel fornire il proprio parere l’Agenzia delle Entrate osserva che la disposizione richiamata si riferisce espressamente alle operazioni straordinarie poste in essere da società ed enti, senza estenderne l’ambito soggettivo all’imprenditore individuale o al “soggetto giuridico” che ha aderito al CPB. 
Pertanto, stando al tenore letterale della norma, le imprese individuali devono ritenersi escluse dall’applicazione della causa di cessazione prevista dalla lettera b-ter). Tale interpretazione risulta coerente anche con i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria (FAQ n. 2 del 25 settembre 2025).

Ne consegue che l’operazione prospettata non determina la cessazione dal concordato preventivo biennale.

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