La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza ed imparzialità dell’attività amministrativa, dell’art. 36, comma 4-ter, legge 31/2008: “le disposizioni di cui al periodo precedente [in base alle quali la cartella esattoriale deve contenere a pena di nullità l’indicazione del responsabile del procedimento] si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
Sul tema consigliamo la lettura dell’articolo ATTI TRIBUTARI: INDICAZIONE del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO pubblicato su LA SETTIMANA FISCALE – N. 13 già lo scorso 3 aprile 2008 a firma del Dott. Alvise Bullo.


