La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la sentenza n. 952 del 12 gennaio 2018 ha stabilito che, la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione, integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.).
Al fine di rendere legittima la produzione in giudizio del contenuto della corrispondenza, infatti, è necessario che sussista la “giusta causa” di cui all’art. 616, comma secondo, cod. pen., la quale presupporrebbe che la produzione in giudizio della documentazione bancaria costituisca l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, evenienza che non ricorre allorchè possa essere utilizzato lo strumento di cui all’art. 210 cod. proc. civ..


