Per i professionisti gli autoveicoli non possono mai considerarsi direttamente strumentali e inerenti alla professione esercitata e normalmente esplicitata in ambienti organizzati in uffici.
La risoluzione n. 244/E del 23 luglio 2002 non ha riconosciuto la deducibilità integrale del costo e la detraibilità dell’iva, in capo ad un notaio, per i costi relativi ad un autocarro da destinare al trasporto dei fascicoli e delle forniture necessarie per la sua attività.
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