L’articolo 7 del D.Lgs. 32/2001, emanato in attuazione dello Statuto del Contribuente, ha introdotto una nuova causa di non punibilità. L’Erario non potrà irrogare alcuna sanzione qualora la violazione formale non arrechi pregiudizio all’azione di controllo. E questo anche nei casi in cui il contribuente non si attivi per rimuovere l’irregolarità. L’idoneità di una violazione formale circa la possibilità di incidere sui controlli del fisco deve essere valutata avendo riguardo al comportamento concretamente tenuto dal contribuente che ha commesso la violazione. Si dovrà, pertanto distinguere tra: violazioni formali che non incidono sui controlli (per i quali non sono applicabili sanzioni) e violazioni formali che incidono sui controlli, per i quali ultimi la rimozione dell’inadempimento è necessaria non a titolo di ravvedimento ma semplicemente al fine di non ostacolare l’attività accertatrice del fisco. In questo caso potrà applicarsi la nuova causa di non punibilità.
Fonte:


