È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici nell’ambito di una controversia insorta tra una società di diritto tedesco a responsabilità limitata e il Fisco nazionale.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto. L’ambito della controversia vede coinvolti da un lato, l’ufficio delle imposte di Dortmund-Ovest e dall’altro la società ricorrente la cui attività principale è la gestione di un plesso ospedaliero. Oggetto del contendere la mancata concessione di un esenzione Iva su dei farmaci somministrati nel corso di cure mediche prestate nella struttura.


