Con sentenza dell’11 marzo, la Corte di giustizia ha precisato che si ha un “uso effettivo” del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. L’art. 12 della direttiva 89/104/Cee prevede che il marchio sia suscettibile di decadenza se in cinque anni non è stato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non esistono motivi legittimi al suo mancato uso.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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CORTE UE: L’USO PARZIALE SALVA I DIRITTI SUI MARCHI
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