L’avviso di mora può essere direttamente notificato al socio di società in nome collettivo, in quanto lo stesso è solidalmente e illimitatamente responsabile anche per i debiti tributari.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.10093 del 25/06/03. Il principio fa riferimento al fatto che, l’iscrizione a ruolo per il debito relativo al reddito d’impresa prodotto dalla società, fa capo al socio anche quando quest’ultimo risulta estraneo agli atti d’imposizione rivolti alla formazione del ruolo.
Un’altra sentenza della Cassazione del 4/07/03, ha affermato, inoltre, che è valida la notificazione dell’avviso di accertamento tributario al socio, in veste di legale rappresentante della società, anche se si tratta di società dichiarata fallita in epoche successive all’insorgere del debito tributario.
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