L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
L’INPS, con la Circolare n. 130 del 2 luglio 2015 fornisce i dettagli circa la corresponsione di tale somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) e precisa i requisiti reddituali e contributivi da possedere per averne diritto.
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