Il conferimento di denaro in società a ripianamento delle perdite che la società stessa abbia subìto non è soggetto ad imposta proporzionale di registro, qualunque fosse l’entità delle perdite rispetto al valore nominale del capitale sociale. Con la circolare n. 19/E del 20 febbraio 2002 le Finanze hanno quindi definitivamente deciso l’abbandono delle numerosissime liti che si erano instaurate presso le Commissioni Tributarie in merito.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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