Il 30 giugno scorso è spirato il termine a disposizione delle cooperative per definire il regolamento sulla tipologia dei rapporti di lavoro, applicabile a tutti i soci lavoratori. Il ministero del lavoro ha comunque spiegato che si tratta di un termine ordinatorio e il mancato rispetto non comporta l’applicazione di alcuna sanzione. Il rapporto sociale viene dunque distinto da quello lavorativo in conseguenza delle disposizioni contenute nella legge 142 del 2001 con cui i principi giurisprudenziali sono stati trasformati in norme di legge: il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, l’ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di co.co.co., con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
(Fonte: Italia7Oggi)
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COOPERATIVE. IL SOCIO LAVORATORE RADDOPPIA IL RUOLO
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