La Corte suprema con la sentenza n. 6884 del 4/3/2005 ha sancito l’esclusione dall’imposta dei fabbricati delle coop che siano strumentali alle attività agricole, a prescindere sia dall’asservimento degli stessi a un fondo, sia dalla riconducibilità di fabbricato e terreno a uno stesso soggetto.
La pronuncia, che risulta essere la prima della Cassazione sull’argomento, mette dunque la parola fine all’ormai annosa questione della debenza dell’Ici sugli immobili delle cooperative agricole.


