La conversione in Euro del Capitale Sociale delle società fallite è operazione che può essere adottata dall’organo amministrativo che, pur con le limitazioni previste dalla legge fallimentare, rimane in carica nelle more della procedura. Il curatore fallimentare, infatti, non è legittimato ad effettuare operazioni sul capitale della società né mediante la procedura semplificata di conversione, né mediante convocazione dell’assemblea straordinaria.
Tale posizione è assunta con provvedimento del Giudice Delegato presso il Tribunale di Pisa datato 26 ottobre 2001.
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CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA’ FALLITE
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