L’Inps, con la Circolare n.129 del 5 settembre 2013, informa circa le disposizioni per l’attuazione della Determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, relative allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento per l’anno 2013 del diritto alle detrazioni di imposta previste dall’art. 23 del DPR 600/73 e successive modifiche.
Nessun obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia salvo quello di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. L’art.23, comma 2, letta, d.p.r. n. 600/1973, per effetto delle modifiche introdotte con il d.l. n. 70/2011, l’art. 23, comma 2, lett. a), d.p.r. n. 600/1973, prevede infatti che non ci sia più questo obbligo e dispone inoltre che la dichiarazione abbia effetto anche per i periodi di imposta successivi, salvo l’obbligo a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
La normativa prevede inoltre che debba essere il sostituto di imposta ad acquisire le dichiarazioni fatte dai propri sostituiti ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta di cui al citato art. 23, e quindi l’INPS ha il compito di acquisire dai pensionati interessati dette dichiarazioni al fine di calcolare le detrazioni e di rideterminare ed applicare l’eventuale conseguente tassazione.
L’Inps ha predisposto un apposito modello delle eventuali variazioni intervenute al fine di procedere al ricalcolo ed alla corretta determinazione delle detrazioni realmente spettanti in base alla variazione comunicata.
Per approfondimenti vi rimandiamo alla Circolare.


