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Controversie per spese, diritti e onorari di avvocato: vanno sempre trattate con rito sommario

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con la Sentenza n. 4002 del 19-02-2016 si e’ espressa in tema di controversie per spese, diritti e onorari di avvocato, previste dell’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dall’art. 34 del d.lgs. 150 del 2011, stabilendo che, le stesse, vanno trattate nelle forme del procedimento sommario, previsto dall’art. 14 del d.lgs. 150 cit., anche nell’ipotesi che la domanda riguardi l’an della pretesa.

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