Con la Circolare n. 27 del 5 febbraio 2015 l’INPS ha definito, per l’anno 2015, le aliquote contributive e di computo, massimale e minimale di reddito per gli iscritti alla Gestione separata.
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30 per cento. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50%.
E’ confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento.
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