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Contributo a fondo perduto “perequativo”: domande fino al 28 dicembre

Al via la possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) in favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.

Con il Provvedimento del 29 novembre l'Agenzia delle Entrate definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo, oltre ad approvare il modello per l’istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Ricordiamo che la finestra temporale per l'invio delle istanze si è aperta lo scorso 29 novembre e si chiuderà il 28 dicembre 2021.

Chi sono i beneficiari
Il Cfp perequativo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Tali soggetti, per richiedere il contributo, devono inviare l'istanza esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate entro e non oltre il 28 dicembre 2021. 
L’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. 
Anche per il contributo “perequativo”, chiariscono le Entrate, il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Tutte le informazioni utili per orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo perequativo sono contenute nella guida resa disponibile dall'Agenzia Entrate.

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