L’articolo 90 della legge 289/2002, allo scopo di incentivare l’associazionismo sportivo a evolvere verso forme societarie, subordina l’accesso degli enti sportivi a contributi pubblici di qualsiasi natura alla preventiva iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, previsto dal comma 20 del medesimo articolo, la cui istituzione è competenza del Coni, che può provvedere alla sua tenuta e aggiornamento anche in via telematica.
Il comma 18 dell’articolo 90 della legge finanziaria demanda a un regolamento attuativo la determinazione dei contenuti principali dello statuto e dell’atto costitutivo delle società e associazioni sportive.
In mancanza di tale regolamento, dunque, appare sostanzialmente impossibile attuare la riforma dell’ordinamento delle associazioni sportive.
Pertanto le amministrazioni pubbliche possono erogare i contributi alle associazioni sportive secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare dai propri regolamenti autonomi.
Lo chiarisce il Coni, attraverso la nota 24 maggio 2003, n. 500/03/SB/sr del comitato provinciale di Verona, che fornisce alcuni elementi interpretativi e operativi estremamente importanti per la vita degli enti sportivi.
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