La norma di interpretazione autentica, contenuta nel’art. 5, comma 3, della Finanziaria 2003, definisce che i contributi erogati in base a norma di legge concorrono alla formazione del valore della produzione Irap anche se non imponibili agli effetti del reddito d’impresa. Segue che, questi contributi sono tassati ai fini Irap a prescindere dal trattamento loro riservato ai fini delle imposte sui redditi. Uniche eccezioni a questo principio derivano dalla circostanza che sia una specifica disposizione a stabilire l’esenzione del contributo agli effetti dell’Irap ovvero che i contributi siano specificamente correlati a costi indeducibili dalla base imponibile Irap.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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