QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Contributi a fondo perduto nei comuni in cui si trovano santuari religiosi

E’ stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate, con le istruzioni e i termini per l’invio delle istanze per accedere al beneficio a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (Dl 104/2020).

Il contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche:

  • una popolazione superiore a 10.000 abitanti
  • e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10 mila) non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, una percentuale:

  • del 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro,
  • del 1o% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro
  • e del 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro

nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

L’Istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia Entrate.

Le domande possono essere trasmesse dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.

ALTRI APPROFONDIMENTI
‘Non succede, ma se succede?’: dagli attacchi ai frigoriferi d’Europa alla governance del rischio cyber

‘Non succede, ma se succede?’: dagli attacchi ai frigoriferi d’Europa alla governance del rischio cyber

Redazione AteneoWeb
È bastato alterare da remoto la temperatura di pochi gradi per proiettare la sicurezza industriale in un incubo finora relegato alla fantascienza: centinaia di tonnellate di prodotti deperibili ridotte a...
Liquidazione controllata: lo stato passivo esecutivo come guida vincolante per la distribuzione

Liquidazione controllata: lo stato passivo esecutivo come guida vincolante per la distribuzione

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Una volta insediatosi, il liquidatore nominato dal Tribunale procede all'accertamento del passivo secondo il rito stabilito dall'articolo 273 CCII: riceve le domande dei creditori, predispone il progetto di stato passivo,...
Quella lira non muore mai: le soglie fiscali che non si adeguano all’inflazione

Quella lira non muore mai: le soglie fiscali che non si adeguano all’inflazione

Redazione AteneoWeb
Con l'approvazione del Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, l'ordinamento tributario italiano ha varato il nuovo...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.