In tema di azione di surrogazione dell’assicuratore nei confronti dell’autore dell’illecito, per il calcolo del differenziale occorre considerare che:
a) il risarcimento del danno biologico spetta per intero all’assicurato ed il relativo importo non può essere decurtato di quanto allo stesso già erogato a titolo di danno patrimoniale;
b) l’assicuratore che abbia indennizzato l’assicurato avrà diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile nei limiti del danno patrimoniale effettivamente verificatosi.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza, 30-08-2016, n. 17407 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


