Contratti di solidarietà e CIGS: via libera dell’INPS agli sgravi per i periodi conclusi nel 2025

L’Istituto precisa i requisiti per le aziende con periodi conclusi entro il 30 novembre 2025 e fissa i termini operativi per il conguaglio tramite Uniemens.

Con il Messaggio n. 2758 dell’8 settembre 2026 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive legate ai contratti di solidarietà (CdS) accompagnati da CIGS, attinti dalle risorse statali stanziate per l’anno 2024.
Il provvedimento amplia la platea delle aziende ammesse al beneficio e stabilisce le istruzioni contabili necessarie per procedere alle operazioni di recupero delle somme spettanti.

Ampliamento della platea e limiti dello sgravio

Il beneficio, previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, viene ora esteso alle imprese per le quali i periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025 (superando il precedente termine del 31 marzo 2025).

L’INPS precisa che gli importi indicati nei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro rappresentano il tetto massimo fruibile: l’azienda potrà conguagliare unicamente le somme effettivamente spettanti, determinate sulla base dei calcoli e dei parametri operativi già forniti con la circolare n. 143/2025.

Procedura di attivazione e adempimenti Uniemens

Per accedere al conguaglio, l’iter richiede un’azione diretta da parte della società:

  • codice di autorizzazione: la struttura territoriale dell’INPS, previa verifica del decreto ministeriale di ammissione, dovrà attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”;
  • compilazione del flusso Uniemens: i datori di lavoro dovranno esporre le quote spettanti all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, inserendo il codice causale “L972” e indicando il relativo importo a credito;
  • termine per le operazioni: Le operazioni di conguaglio dovranno essere completate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio (16 dicembre 2026).

Le aziende che hanno sospeso o cessato l’attività e che mantengono il diritto all’agevolazione dovranno invece ricorrere alla procedura di regolarizzazione contributiva tramite flusso Uniemens/vig.

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