Relativamente all’attestato di prestazione energetica (APE) da allegare ai contratti di locazione e a seguito di dubbi interpretativi in merito alla corretto trattamento dello stesso dopo le modifiche che hanno riformulato l’articolo 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti precisando che l’attestato, da allegare ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, non sconta il Registro.
L’Agenzia ha precisato, infine, che l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo.
Questo quanto contenuto nella Risoluzione n.83/E del 22 novembre scorso.
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