Il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado.
Fonte: Cassazione, sez. lav., 14-01-2015, n. 461 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


