L’articolo 6 L.15/05 ha stabilito che nei procedimenti, a istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al ricorrente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Questi entro dieci giorni ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni. Del mancato accoglimento dell’istanza e, quindi, anche di tali osservazioni, ne dovrà essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale.


