La Corte di Cassazione con sentenza n. 20086 del 17/10/2005 circoscrive il campo di applicazione del divieto di esibizione di nuovi elementi in secondo grado vigente in ambito tributario (di cui all’art. 58 del decreto legislativo n. 546/1992).
E’ ammessa in ogni caso la produzione di nuovi documenti in appello; a prescindere dalle circostanze che ne hanno impedito la presentazione in primo grado; così, l’interessato può comunque rimediare alla mancata esibizione in primo grado, anche se causata da un suo errore o negligenza.


