Le innovazioni legislative che semplificano la tenuta delle scritture contabili azzerando quasi completamente gli obblighi di bollatura, vidimazione, e numerazione progressiva, rischiano di impedire l’utilizzo delle scritture stesse quale prova nei rapporti tra gli imprenditori. L’articolo 2710 del Codice civile, conferisce alle scritture contabili “bollate e vidimate” lo status di strumento probatorio. Inoltre,- l’articolo 634 del Cpc stabilisce che possono essere assunte quali prove scritte le scritture contabili «purchè vidimate e bollate nelle forme di legge». Ora, se l’imprenditore non sottopone più a bollatura (vidimazione iniziale) e vidimazione (annuale) i libri contabili è dubbio che potrà servirsene quale strumento probatorio. Si è verificato certamente un mancato coordinamento normativo tra la modifica del 2215 e gli articoli 2710 Codice civile e 634 Codice procedura civile che richiede un intervento chiarificatore del legislatore.
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