In questo periodo di tempo, infatti, vi è la sospensione feriale dei termini relativi alle liti in materia tributaria: tutte le notifiche effettuate dal 1° agosto al 15 settembre produrranno i loro effetti solo a partire dal 16 settembre, con contestuale prolungamento dei termini processuali. Il prolungamento dei termini in relazione alla sospensione feriale vale anche in caso di concordato richiesto dal contribuente a cui sia notificato un avviso di accertamento o di rettifica, per il quale è ordinariamente prevista una sospensione di 90 giorni ai fini dei termini di impugnazione dell’atto impositivo. Non sussiste, invece, alcun periodo di sospensione per le giurisdizioni in materia di lavoro e previdenza.
(Fonte: Italia7Oggi)
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CONTENZIOSO CON IL FISCO. CHIUSURA PER FERIE DAL 1 AGOSTO AL 15/9
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