Sul sito internet del MEF, in risposta ad un quesito, è stato pubblicato che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica quando il professionista è chiamato ad esaminare la posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.
L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.
Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”.
Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.


