Sul portale www.consulentidellavoro.it e’ stato pubblicato un riepilogo delle regole alla base della Formazione Continua Obbligatoria, a cui sono soggetti tutti i i Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo, salvo quelli esonerati ai sensi dell’art. 10 del Regolamento.
A conclusione del biennio 2013-2014, ed entro il 28 febbraio 2015, ogni Consulente del lavoro e’ tenuto a presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta, corredata dell’elenco sia delle attività formative da lui tenute, sia degli eventi formativi seguiti, ad eccezione di quelli già registrati sul sito di Teleconsul. La mancata presentazione costituisce illecito disciplinare.
Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire, nel biennio, almeno 50 crediti, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. In ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti.
Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti, di cui al precedente comma, sono conseguentemente riproporzionati.
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