Sul sito dei consulenti del lavoro vengono riassunte le regole alla base della Formazione Continua Obbligatoria, il cui biennio di valutazione 2015-2016 scade il 31 dicembre.
Tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo della formazione continua e devono conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico. In ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti.
Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, che dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo. Maggiori informazioni nel Regolamento sulla FCO.
Entro il 28 febbraio 2017 ogni Consulente del lavoro dovrà presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta, corredata dell’elenco sia delle attività formative tenute (docenze, pubblicazioni, etc., per un massimo di 30 crediti), che degli eventi formativi seguiti, con eccezione per quelli già registrati sul sito di Teleconsul.
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