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Consorzi con attività esterna – Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio 2019, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018.

Si precisa che l’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell’articolo 2615-bis C.C. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.

L’adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell’elenco dei consorziati.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia “2017-07-06” o la nuova tassonomia “2018-11-04″.

Ricordiamo, infatti, che la previgente Tassonomia 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28 febbraio 2019 per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono, ai sensi dell’art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Le stesse diposizioni valgono anche per i consorzi per l’internazionalizzazione, di cui all’art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

L’adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta l’imposta di bollo virtuale di euro 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 per deposito telematico, a euro 92,70 su supporto informatico.

Facciamo presente che gli importi dei diritti di segreteria indicati sono quelli relativi al 2018, considerato che a tutt’oggi non è ancora stato emanato il “Decreto OIC 2019” che dovrà definire la misura, per il 2019, della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

– ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;

– ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

Per un approfondimento dell’argomento relativo ai consorzi con attività esterna clicca qui.
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