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Consolidato nazionale: tutti i chiarimenti dell’Agenzia Entrate nella Circolare 40/E

La stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente in un paese comunitario può svolgere il ruolo di consolidata a patto che eserciti un’attività d’impresa.

Con la Circolare n. 40/E del 26 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte nel consolidato nazionale dal decreto legislativo n.147/2015 (internazionalizzazione delle imprese), e fornisce inoltre chiarimenti in risposta a specifiche istanze di interpello o di consulenza giuridica.

La Circolare chiarisce inizialmente che la stabile organizzazione assume naturalmente il ruolo di consolidante alla presenza di due requisiti:

  • l’esercizio nel territorio dello Stato di un’attività d’impresa
  • la residenza della casa madre che intende consolidare le proprie controllate residenti in Italia in un Paese con cui è in vigore un accordo contro la doppia imposizione che preveda un adeguato scambio di informazioni.
    In questo caso, le partecipazioni delle controllate italiane possono anche non essere comprese nel patrimonio della stabile organizzazione, in linea con il “functionally separate entity approach”, introdotto dal decreto internazionalizzazione, per cui il reddito della stabile organizzazione va determinato in base ai suoi rischi, funzioni e asset.

La circolare chiarisce inoltre alcuni aspetti operativi del c.d. “consolidato tra sorelle”, introdotto dal decreto internazionalizzazione, che consente il consolidato nazionale anche tra società residenti controllate da una società estera priva di stabile organizzazione in Italia, purché residente in uno Stato UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
In particolare, vengono precisati i requisiti richiesti dal regime sia per la controllante non italiana sia per le controllate italiane e si chiarisce che il consolidamento è ammesso anche nel caso in cui nella catena di controllo tra consolidante e consolidata siano presenti società residenti in Paesi non UE/SEE che siano collaborativi con l’Italia.

Clicca qui per accedere al testo integrale della Circolare.

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