L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, ha fornito chiarimenti circa l’interpretazione dell’art. 5 del DM del 17/06/2014, relativo alla comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari.
Nello specifico e’ stato chiesto se la comunicazione entro 30 giorni dall’emissione della prima fattura elettronica del nuovo depositario delle scritture contabili, relativamente al soggetto che si occupa della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, fosse obbligatoria o fosse sufficiente la compilazione del rigo RS140, codice 1, del modello Unico 2016 in riferimento ai redditi 2015.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, nell’ipotesi in cui il conservatore dei documenti informatici sia un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11.


