In base all’ articolo 17, commi 3-4-5, legge 114/1977, nel caso in cui marito e moglie si sono avvalsi della facoltà di presentare la dichiarazione congiunta dei redditi, l’accertamento della maggiore imposta e della cartella di pagamento notificati solo al marito sono efficaci nei confronti della moglie anche quando sia intervenuta sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio ai fini civili; in altri termini, i coniugi o ex-coniugi, sono responsabili in solido del pagamento di imposta, sanzioni e interessi.


