Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n.13 dell’11 aprile 2016, chiarisce le nuove disposizioni relative al congedo parentale ex articolo 7 D.lgs. 151/2001 come modificato dal D.lgs. 80/2015.
In particolare viene specificato come il periodo di preavviso dovuto al datore di lavoro per la richiesta di congedo possa essere individuato anche dalle clausole della contrattazione collettiva già vigenti al 25 giugno 2015.
Il Ministero ricorda come per la giurisprudenza la fruizione del congedo sia un diritto potestativo, restando comunque ferma la possibilità di disciplinare la sua fruizione attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, per contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.
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