L’art. 9-bis, del DL 282/2002 consente di sanare, senza applicazione di sanzioni, gli insufficienti e gli omessi versamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002.
Il versamento delle imposte e delle ritenute non versate deve essere eseguito entro il 16 aprile 2003. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo d’imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3 mila euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6 mila euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 ed entro il 30 novembre 2004. Per potersi avvalere della definizione agevolata è necessario che il contribuente presenti una dichiarazione integrativa.
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