Le pene pecuniarie inflitte dall’autorità giudiziaria non possono beneficiare dello sconto del 75% previsto dalla Finanziaria 2003 per la rottamazione dei ruoli pregressi. Ciò in quanto le disposizioni dell’articolo 12 della legge 289/2002 sono applicabili soltanto alle entrate aventi natura tributaria.
Un’eventuale estensione alle somme dovute per multe e ammende giudiziarie, peraltro, si concretizzerebbe, in sostanza, in una misura di indulto, per la cui approvazione la Costituzione impone un particolare iter legislativo non riscontrabile nella legge 289/2002. La definizione amministrativa, inoltre, violerebbe la riserva di legge che affida agli organi giurisdizionali le questioni sull’estinzione o rateizzazione delle pene.
È quanto afferma il dipartimento per gli affari di giustizia in una nota del 13 giugno a firma del direttore generale, Francesco Mele, indirizzata alle Corti d’appello e alle procure generali.
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