La riaperura della sanatoria propone alcune novità che potrebbero non subire più variazioni.
Il nuovo testo afferma che la proroga è efficace anche per coloro che avendo già aderito nei termini precedenti alla sanatoria, intendono avvalersi delle altre fattispecie previste.
L’emendamento così formulato sembrerebbe limitare fortemente, se non escludere, la possibilità di correggere o convertire le vecchie definizioni così come era emerso in un primo momento.
Emblematico diviene il caso di chi, avendo aderito alla definizione ex art.8 solo per le imposte dirette, si vedrebbe preclusa la possibilità di presentare una nuova integrativa per definire l’iva.
Fonte:


