Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 66 del 21 giugno 2018, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 68 cdf, per assumere un incarico, giudiziale o stragiudiziale, contro un ex cliente è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;
- che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.


