Non è di marginale rilevanza la condotta dell’imputato, che ha rilasciato fatture per operazioni che sapeva essere inesistenti e false attestazioni liberatorie di ricevuti pagamenti.
Risponde del reato di “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, previsto dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000 colui che, essendo mero amministratore di diritto della società, adotta una condotta delittuosa sotto costrizione dell’amministratore di fatto. La durata, per nulla breve, del periodo di esercizio delle funzioni di amministrazione e la mancata denuncia, nell’arco di tale periodo, dell’attività illecita dell’effettivo gestore escludono, infatti, l’operatività della attenuante dello stato di necessità, di cui all’articolo 54 del codice penale.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 47972 del 14 novembre 2016.


