Una direttiva interna del 04/04/2005 (prot. 2005/ 53957) dall’Agenzia agli Uffici locali, in risposta ad alcune richieste di alcune Direzioni Regionali, ha chiarito che l’invio telematico dell’opzione per il concordato preventivo biennale 2003-2004 non può essere annullato o revocato.
La scelta comunicata alle Entrate nel 2004 è sempre regolare, anche se l’opzione, inviata nei termini dall’intermediario abilitato, è stata fatta in assenza di incarico formale del contribuente.


