Concordato preventivo in continuità: la Cassazione impone una verifica sostanziale del valore di liquidazione

Nel concordato preventivo in continuità aziendale il tribunale non può limitarsi a un controllo formale della documentazione presentata, ma deve effettuare una verifica di legalità sostanziale della proposta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026.

La pronuncia riguarda un caso di concordato in continuità indiretta, fondato sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un soggetto terzo a un prezzo superiore rispetto alla stima del valore del compendio produttivo effettuata in un’ottica di liquidazione atomistica dei beni.

Secondo la Suprema Corte, nell’ambito del giudizio di ammissibilità della proposta concordataria, il tribunale deve verificare anche le modalità con cui è stato determinato il valore di liquidazione previsto dall’art. 87, comma 1, lett. c), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Tale valore, infatti, svolge una duplice funzione: da un lato consente ai creditori di esprimere un voto consapevole, dall’altro rappresenta un parametro di legittimità della proposta quando il soddisfacimento dei creditori avviene attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR).

La Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

“Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all’essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”.

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