Uno degli effetti derivanti dall’adesione al concordato preventivo, istituito dall’articolo 33 del Dl 269/03, è la possibilità di versare i contributi previdenziali facoltativi sulla parte di reddito eccedente il minimale reddituale dichiarato.
Secondo l’articolo 33, comma 7, i soggetti aderenti al concordato non sono tenuti a effettuare il versamento del contributo previdenziale obbligatorio sulla quota di reddito eccedente quello minimo di riferimento.
Il contribuente concordatario può decidere comunque di versare volontariamente i contributi dovuti commisurandoli alla parte eccedente il minimale reddituale.


