Con la risoluzione 29/E del 1° marzo 2004, l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di tassazione del reddito prodotto durante la procedura di concordato preventivo.
Si è precisato che l’agevolazione tributaria prevista all’articolo 54, comma 6 del previgente Tuir (articolo 86, comma 5 del nuovo Tuir), in base alla quale la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo di plusvalenze, deve ritenersi applicabile anche alle vendite effettuate nei confronti di soggetti terzi (diversi dai creditori).


